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Legge 340/1939

Art. 59 — Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/59parte di Legge 340/1939
Art. 59. Concessione agli arruolati che abbiano un fratello sotto le armi. Gli arruolati che all'atto della chiamata alle armi abbiano un fratello consanguineo in servizio di leva; o volontario possono in tempo di pace, ottenere il ritardo della prestazione del servizio fino al termine della ferma di leva, nel primo caso o finche' il fratello trovasi alle armi con la propria classe nell'altro caso.

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