Legge 340/1939
Art. 57 — Concessione agli allievi degli istituti cattolici
Art. 57. Concessione agli allievi degli istituti cattolici. Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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