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Legge 340/1939

Art. 55 — Condizioni per la prosecuzione del ritardo

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/55parte di Legge 340/1939
Art. 55. Condizioni per la prosecuzione del ritardo. Gli studenti delle universita' e degli istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni: a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo; b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi; c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore; d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

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