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Legge 340/1939

Art. 52 — Obblighi di volo

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/52parte di Legge 340/1939
Art. 52. Obblighi di volo. Tutti i militari appartenenti alla Regia aeronautica hanno obbligo di volo, ognuno nell'ambito del proprio impiego e delle proprie attribuzioni, secondo istruzioni particolari che saranno impartite dal Ministero dell'aeronautica.

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