Legge 340/1939
Art. 43 — Riforme
Art. 43. Riforme. Gli iscritti inabili permanentemente al servizio militare per le infermita' e le imperfezioni previste negli elenchi di cui al precedente articolo 42 vengono riformati. Il Consiglio di leva puo' riformare, senza esame personale, i giovani che dimostrino, nei modi determinati dal regolamento, di essere affetti dalle infermita' evidentemente insanabili indicate negli elenchi di cui sopra.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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