Legge 340/1939
Art. 40 — Sospensione degli effetti dell'arruolamento
Art. 40. Sospensione degli effetti dell'arruolamento. Allorquando gli iscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, di eta', di diritti civili o di filiazione, sono tenuti sospesi al loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione della sentenza:
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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