Legge 340/1939
Art. 29 — Oneri a carico delle Amministrazioni comunali
Art. 29. Oneri a carico delle Amministrazioni comunali. Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessarlo per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle Amministrazioni comunali.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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