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Legge 340/1939

Art. 29 — Oneri a carico delle Amministrazioni comunali

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/29parte di Legge 340/1939
Art. 29. Oneri a carico delle Amministrazioni comunali. Le Amministrazioni dei comuni nei quali le Commissioni mobili di leva debbono tenere le sedute, provvedono i locali per le sedute stesse, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessarlo per l'arredamento, le pulizie, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico esclusivo delle Amministrazioni comunali.

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