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Legge 340/1939

Art. 20 — Espatri

ELI /it/legge/1939/01/19/340/art/20parte di Legge 340/1939
Art. 20. Espatri. I giovani iscritti sulle liste definitive della leva aeronautica che intendano espatriare a scopo di lavoro ovvero per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli istituti cattolici all'estero a tale uopo riconosciuti ovvero in qualita' di missionari cattolici, possono recarsi all'estero fino all'apertura della leva sulla propria classe di nascita. In tal caso essi sono restituiti alla leva di terra o di mare previa cancellazione dalle liste di leva aeronautica in conformita' dell'art. 16. L'espatrio per scopi diversi da quelli di cui al precedente comma puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali e per un tempo determinato dal Ministero dell'aeronautica sia prima, sia dopo l'arruolamento fino a quando non abbiano iniziato la ferma di leva. L'espatrio e' libero per i militari in congedo illimitato. L'autorita' di frontiera e' tenuta a notificare al competente centro di reclutamento e mobilitazione le generalita' del militare, la data della sua partenza e la localita' ove e' diretto. La facolta' di espatriare consentita agli iscritti di leva ed ai militari in congedo dai commi precedenti puo' essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta, secondo i casi, del Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per la guerra e con quello per la marina, o di questi ultimi di concerto col primo.

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