Legge 340/1939
Art. 102 — Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio mili…
Art. 102. Gli iscritti di leva che al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare o ad un particolare servizio in un Corpo, in un'Arma od in una specialita', commettano alcuno dei reati previsti dagli articoli 174 e 174-septies del Codice penale per l'esercito e dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2447 (convalidato con la legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243); i pubblici ufficiali e gli esercenti una professione sanitaria che concorrono con gli iscritti di leva a commettere alcuni dei reati suindicati, e le persone indicate nel capoverso dell'art. 4 del predetto Regio decreto-legge per il caso ivi preveduto, sono puniti in conformita' delle disposizioni dei detti articoli.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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