Open·Parlamento
HomeNormeLegge 745/1938Art. 8
Legge 745/1938

Art. 8 — Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/8parte di Legge 745/1938
Art. 8. Presso ciascun Monte deve funzionare un Collegio di sindaci, il quale dura in carica tre anni. Esso e' composto di tre membri effettivi, di cui uno nominato dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e due dagli Enti fondatori o dalla assemblea degli associati. Il sindaco nominato dall'Ispettorato presiede il Collegio.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 745/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 7 Art. 9 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.