Legge 745/1938
Art. 29 — I Monti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per i…
Art. 29. I Monti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento. Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 29.
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