Open·Parlamento
HomeNormeLegge 745/1938Art. 29
Legge 745/1938

Art. 29 — I Monti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per i…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/29parte di Legge 745/1938
Art. 29. I Monti hanno facolta' di stabilire speciali regolamenti interni per l'ordinamento dei propri servizi e per il loro funzionamento. Tali regolamenti e le loro successive modificazioni debbono essere approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 745/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.