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Legge 745/1938

Art. 27 — Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acqu…

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/27parte di Legge 745/1938
Art. 27. Le somme esuberanti in relazione all'attivita' che l'azienda deve svolgere, devono essere investite nell'acquisto di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, o ad essi equiparati per legge, o di cartelle fondiarie. Tuttavia i Monti, qualora sia consentito dallo statuto, possono impiegare le somme esuberanti nelle seguenti operazioni, osservate le norme di cui all'articolo 35: a) anticipazioni su titoli di cui al primo comma del presente articolo; b) mutui ipotecari; c) anticipazioni ed impiegati e salariati delle pubbliche Amministrazioni contro cessione del quinto dello stipendio o salario; d) amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili e titoli di credito.

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