Legge 745/1938
Art. 22 — L'Istituto mutuante ha altresi' facolta' di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni …
Art. 22. L'Istituto mutuante ha altresi' facolta' di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni di riscatto o di vendita che si effettuano presso il Monte, allo scopo di esigere l'importo dei prestiti suddetti all'atto della loro estinzione.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 22.
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