Open·Parlamento
HomeNormeLegge 745/1938Art. 22
Legge 745/1938

Art. 22 — L'Istituto mutuante ha altresi' facolta' di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni …

ELI /it/legge/1938/05/10/745/art/22parte di Legge 745/1938
Art. 22. L'Istituto mutuante ha altresi' facolta' di assistere, a mezzo di un proprio delegato, a tutte le operazioni di riscatto o di vendita che si effettuano presso il Monte, allo scopo di esigere l'importo dei prestiti suddetti all'atto della loro estinzione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 745/1938 · fonte Normattiva ↗

← Art. 21 Art. 23 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.