Legge 745/1938
Art. 18 — I Monti, i quali non abbiano disponibilita' sufficienti per svolgere l'attivita' fondamentale di cui all'art
Art. 18. I Monti, i quali non abbiano disponibilita' sufficienti per svolgere l'attivita' fondamentale di cui all'art. 1, possono contrarre mutui presso altri Monti di credito su pegno, anche di prima categoria, presso Casse di risparmio, ovvero presso altre aziende di credito, fino alla concorrenza dell'importo massimo delle operazioni di prestito su pegno gia' effettuate. A tal uopo il Monte, qualora ne sia richiesto dall'azienda mutuante, deve consegnare a questa, all'atto in cui contrae il mutuo, una copia dei singoli documenti corrispondenti alle operazioni di prestito, in relazione all'ammontare delle quali il mutuo e' contratto. La copia deve essere certificata conforme alle risultanze dei registri, dal presidente e dal direttore del Monte; deve inoltre essere controfirmata dal contabile e dal magazziniere del Monte stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 18.
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