Legge 1093/1934
Art. 32 — Sono abrogati gli articoli 66 del R
Art. 32. Sono abrogati gli articoli 66 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e 10 e 14 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294. I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali che attualmente sono provvisti della speciale indennita' pensionabile prevista dall'art. 10 del citato R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, la conservano ad personam.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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