Legge 1093/1934
Art. 29 — All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, i posti del…
Art. 29. All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, i posti del grado 9° del ruolo stesso saranno coperti dagli archivisti capi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso la detta Amministrazione centrale, nel limite dei posti stessi e in ordine di anzianita'. Tutti i posti di primo archivista, archivista ed applicato del ruolo anzidetto, saranno attribuiti agli impiegati del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale della guerra e che ricoprano posti di grado uguale a quello da conferire, o, altrimenti, di grado superiore se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze. Tale collocamento in soprannumero sara' compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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