Legge 1093/1934
Art. 26 — I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino…
Art. 26. I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in piu' degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente. Ai fini suddetti e' data facolta' al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda. Finche' il numero dei sottufficiali in servizio territoriale superera' quello stabilito dall'art. 16, sara' diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'art. 14.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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