Legge 1093/1934
Art. 22 — I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari - stabiliti in numero di 1931 dal R
Art. 22. I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari - stabiliti in numero di 1931 dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti - sono ridotti a 1581.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 1093/1934 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.