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Legge 1093/1934

Art. 20 — Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sara' effettuato esclusivamente tra i…

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/20parte di Legge 1093/1934
Art. 20. Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sara' effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami. I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

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