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Legge 1093/1934

Art. 2 — Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti …

ELI /it/legge/1934/06/21/1093/art/2parte di Legge 1093/1934
Art. 2. Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi. L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianita' ed a scelta.

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