Legge 1093/1934
Art. 2 — Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti …
Art. 2. Il grado di maresciallo ordinario e' conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi. L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianita' ed a scelta.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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