Legge 899/1934
Art. 96
Articolo 96. L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianita', previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore o da maggiore a tenente colonnello.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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