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Legge 899/1934

Art. 96

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/96parte di Legge 899/1934
Articolo 96. L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianita', previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore o da maggiore a tenente colonnello.

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