Legge 899/1934
Art. 92
Articolo 92. Verificandosi la disponibilita' di una carica, devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello prescelto, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa e' conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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