Legge 899/1934
Art. 78
Articolo 78. I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando. In luogo degli esperimenti si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneita', nella valutazione dei titoli, per potere essere prescelti, quello da fissarsi nel predetto decreto.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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