Legge 899/1934
Art. 75
Articolo 75. Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addiviene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle. A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilita' di cui all'articolo 5.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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