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Legge 899/1934

Art. 65

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/65parte di Legge 899/1934
Articolo 65. I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un sedicesimo, se tenenti pari a un sessantaquattresimo dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

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