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Legge 899/1934

Art. 6

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/6parte di Legge 899/1934
Articolo 6. Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «commissione», ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana. Quando nel giudizio di 1° grado concorrano due o piu' autorita', prevale il giudizio dell'ultima autorita'. Solo i membri della «commissione centrale di avanzamento» e quelli della «commissione speciale» di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

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