Legge 899/1934
Art. 59
Articolo 59. L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra, deve essere designato dalle autorita' giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47. L'ufficiale puo' presentare egli stesso domanda di essere designato. La classifica non e' fatta per i tenenti. Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima meta' del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori. L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra puo' ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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