Legge 899/1934
Art. 44
Articolo 44. La promozione al grado di tenente ha luogo esclusivamente ad anzianita', con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito. Il sottotenente non prescelto per l'avanzamento e' ripreso in esame negli anni successivi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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