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Legge 899/1934

Art. 42

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/42parte di Legge 899/1934
Articolo 42. Il grado di generale di armata e' conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra. Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianita'. Tale conferimento e' fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri. Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

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