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Legge 899/1934

Art. 40

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/40parte di Legge 899/1934
Articolo 40. I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri. Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima meta' del ruolo. La commissione prende in esame, in ordine di anzianita'. fino al limite fissatole dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacita' di comando di ciascun generale. Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio e' decisivo. I generali prescelti sono inscritti, in ordine di anzianita', sui quadri di avanzamento. Ai generali di brigata e di divisione, non prescelti, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

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