Legge 899/1934
Art. 38
Articolo 38. Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianita' di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, ne' subito ritardi di carriera, e' determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Per il colonnello che abbia fruito di scelta, o subito ritardi di carriera, l'anzianita' di spalline e' considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come e' detto nel comma precedente.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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