Legge 899/1934
Art. 25
Articolo 25. Salvo quanto e' disposto dagli articoli 29, 32 e 33, l'ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianita' nel nuovo grado. La data di decorrenza delle vacanze e le modalita' per fissarla sono stabilite nel regolamento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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