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Legge 899/1934

Art. 21

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/21parte di Legge 899/1934
Articolo 21. Per conseguire la promozione, nel proprio non ruolo: a) l'ufficiale - nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti - deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti; b) l'ufficiale deve essere prescelto per l'avanzamento ed inscritto sul relativo quadro; c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato prescelto per la carica superiore.

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