Legge 899/1934
Art. 180
Articolo 180. Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal l° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dall'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 8 maggio 1933 (XI), si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934 le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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