Legge 899/1934
Art. 171
Articolo 171. Gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialita' treno sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione della rispettiva arma, alla data del 1° luglio 1934, e sono compresi nel numero di posti fissato dalle annesse tabelle per i rispettivi gradi dei ruoli di mobilitazione. Coloro che rivestono il grado di tenente sono compresi nel numero di posti fissati per i capitani del ruolo di mobilitazione. Quando siano prescelti per l'avanzamento, conseguono la promozione al grado di capitano non appena sia promosso il pari grado dell'arma rispettiva che li precedeva nel ruolo. Se, al 1° luglio 1934, il detto pari grado (tenente) sia stato promosso, e' loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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