Legge 899/1934
Art. 169
Articolo 169. Gli ufficiali attualmente inscritti nei ruoli M e consegnatari sono trasferiti, alla data del 1° luglio 1934, nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza, salva per tutti (eccettuati quelli provenienti dalle specialita' treno di artiglieria e del genio) la facolta' di entrare a far parte del ruolo di comando. Le domande relative debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali lo cui domande siano accolte sono inscritti nel ruolo di comando, sotto la data del 1° luglio 1934, al posto di anzianita' che occupavano prima del passaggio nel ruolo M o consegnatari e, se capitani e tenenti colonnelli, si presentano a loro turni agli esperimenti, purche' riportino i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47. Qualora risultino pretermessi parche scavalcati, dopo la data 1° luglio 1934, da pari grado meno anziani, se prescelti per l'avanzamento sono promossi e collocati al posto di anzianita' che loro spetta, ma non mai anteriore al 1° luglio 1934. Se scavalcati prima della data predetta e' loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934. Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione provenienti dal ruolo M e dal ruolo consegnatari, si applicano, per il solo grado col quale sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, i limiti di eta' fissati per lo stesso grado nei predetti ruoli. Qualora conseguano promozioni nel ruolo di mobilitazione si applicano ad essi gli stessi limiti di eta' stabiliti per I pari grado dei ruoli di comando. I capitani del ruolo consegnatari che, alla data 1° luglio 1934, abbiano ottenuto il godimento degli assegni del grado superiore in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 della, legge 20 dicembre 1932 (XI) n. 1626, conservano ad personam gli assegni stessi soltanto qualora siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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