Legge 899/1934
Art. 161
Articolo 161. Per concorrere agli esami per avanzamento anticipato di cui al comma a) del precedente articolo i tenenti - ne facciano o no domanda - debbono essere designati dalle autorita' giudicatrici, con le norme dell'articolo 59. Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale. I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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