Open·Parlamento
HomeNormeLegge 899/1934Art. 156
Legge 899/1934

Art. 156

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/156parte di Legge 899/1934
Articolo 156. Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154. Pero', in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che - pur non avendo i requisiti previsti dal secondo comma dell'articolo 154 - abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 899/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 155 Art. 157 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.