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Legge 899/1934

Art. 150

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/150parte di Legge 899/1934
Articolo 150. I quadri di avanzamento esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati. Rimangono pero' salvaguardati i diritti degli ufficiali che debbono conseguire la promozione per coprire vacanze utili, agli effetti dell'avanzamento, formatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Gli ufficiali di ogni grado e ruolo che si trovavano iscritti sui predetti quadri saranno nuovamente presi in esame e, se prescelti, iscritti sui nuovi quadri di avanzamento che avranno valore fino al 30 giugno 1935. La presa in esame si effettuera' con le norme della presente legge, avvertendo: 1° - che - per tutti i gradi per i quali e' prescritta la classifica - questa dovra' essere fatta con le norme dell'articolo 47; 2° - che gli esami od esperimenti gia' superati non saranno ripetuti, ma il risultato di essi costituira' elemento di giudizio per le autorita' giudicatrici; 3° - che i tenenti colonnelli veterinari che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica parziali e totale saranno assoggettati agli esami di cui all'articolo 56; 4° - che gli ufficiali confermati prescelti, colpiti dai limiti di promovibilita', saranno promossi nella posizione di servizio permanente effettivo quando si forma la vacanza utile per la loro promozione e sotto la stessa data saranno collocati a disposizione con il nuovo grado; 5° - che i non prescelti per l'avanzamento ad anzianita' od a scelta ordinaria concorreranno a formare vacanza, od al trasferimento nel ruolo mobilitazione, con le norme stabilite dalla legge, sotto la data in cui sara' comunicato loro l'esito del giudizio che li riguarda. ----------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 5 marzo 1935, n. 445, convertito senza modificazioni dalla L. 13 giugno 1935, n. 1134, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

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