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Legge 899/1934

Art. 14

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/14parte di Legge 899/1934
Articolo 14. L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere preso in esame per l'avanzamento ne' puo' conseguire promozione e gia' inscritto sul quadro di avanzamento. Ove, pero', l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorita' se non ancora giudicato, o in baso a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se gia' giudicato) e' promosso, se prescelto per l'avanzamento, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo per l'ufficiale in servizio e effettivo il disposto dei tre ultimi commi dell'articolo 30. Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche so non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

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