Legge 899/1934
Art. 134
Articolo 134. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali e' concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene. Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale e' subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo e' calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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