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Legge 899/1934

Art. 12

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/12parte di Legge 899/1934
Articolo 12. Le autorita' giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianita' stabiliti per l'avanzamento. Dalle predette autorita' l'ufficiale e' giudicato prescelto o non prescelto per l'avanzamento. L'ufficiale prescelto per l'avanzamento, salvo il disposto dell'articolo 10, e' iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianita', od a scelta ordinaria, od a scelta speciale. Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

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