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Legge 899/1934

Art. 1

ELI /it/legge/1934/06/07/899/art/1parte di Legge 899/1934
Articolo 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve: a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado; b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere, e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore. L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento devo possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

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