Open·Parlamento
HomeNormeLegge 115/1934Art. 23
Legge 115/1934

Art. 23 — Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonche' il maggiore onere derivante all'…

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/23parte di Legge 115/1934
Art. 23. Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonche' il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la Finanza. Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri. Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al primo comma potranno, di concerto con la Finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - JUNG - CIANO. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 115/1934 · fonte Normattiva ↗

← Art. 22

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.