Legge 115/1934
Art. 20 — Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate…
Art. 20. Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C.R.E.M., coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al secondo comma dell'art. 22, le quali graveranno sul bilancio degli Affari Esteri. Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'art. 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonche' per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina. Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sara' ripartita fra le varie Amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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