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Legge 115/1934

Art. 2 — Il soccorso di cui all'art

ELI /it/legge/1934/01/22/115/art/2parte di Legge 115/1934
Art. 2. Il soccorso di cui all'art. 1 puo' essere concesso anche ai congiunti: a) dei militari della Regia guardia di finanza; b) degli appartenenti alla M.V.S.N. e alle singole sue specialita' (indipendentemente dai loro obblighi militari); c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente pero' se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta; d) degli appartenenti alla C.R.I. e al S.M.O.M., aventi obblighi di servizio militare. Il soccorso pero' puo' essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualita' del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col Ministro militare competente.

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