Legge 115/1934
Art. 11 — Nei Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podesta' puo' costituire piu' Commissioni, fissa…
Art. 11. Nei Comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podesta' puo' costituire piu' Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali Commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'art. 10. Contro la deliberazione di dette Commissioni e' ammesso soltanto il ricorso di cui all'art. 12.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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