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Legge 479/1930

Art. 8 — Presso ogni sezione di tiro a segno puo' costituirsi: un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/8parte di Legge 479/1930
Art. 8. Presso ogni sezione di tiro a segno puo' costituirsi: un gruppo di tiratori appartenenti all'Unione nazionale degli ufficiali in congedo; un gruppo di tiratori dopolavoristi iscritti all'Opera nazionale Dopolavoro. Tali gruppi sono rispettivamente rappresentati nel Consiglio direttivo della sezione da un delegato e le rispettive nomine sono sanzionate dal Comando della divisione militare.

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