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Legge 479/1930

Art. 2 — In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno naz…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/2parte di Legge 479/1930
Art. 2. In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' raggiungano i cento iscritti. Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.

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