Legge 479/1930
Art. 2 — In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno naz…
Art. 2. In ogni Comune capoluogo di Provincia o di mandamento potra' essere istituita una sezione di tiro a segno nazionale, quando i reparti di premilitari e di avanguardisti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' raggiungano i cento iscritti. Presso ogni sezione funziona il reparto sportivo che fa capo all'Unione italiana di tiro a segno, quando il medesimo raggiunga almeno trenta inscritti.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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