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Legge 479/1930

Art. 14 — L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i co…

ELI /it/legge/1930/04/17/479/art/14parte di Legge 479/1930
Art. 14. L'ispettore di mobilitazione prende accordi con le Amministrazioni provinciali e con quelle comunali per i concorsi e le sovvenzioni occorrenti per le spese d'impianto e di esercizio delle sezioni.

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